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NOVEDADES

Novedades del 03.09.2006
 
Ley de Custodia Compartida en Italia. 24 de Enero de 2006
 

LEGGE SULL’AFFIDAMENTO CONDIVISO
Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei
figli (Testo definitivo approvato dalle Commissioni riunite del Senato, Giustizia
ed Infanzia, in data 24 gennaio 2006)
Art. 1.
(Modifiche al codice civile)
1. L’articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:
“Art. 155. - (Provvedimenti riguardo ai figli) – Anche in caso di separazione
personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto
equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e
istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e
con i parenti di ciascun ramo genitoriale.Per realizzare la finalità indicata dal primo
comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i
provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e
materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino
affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati,
determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore,
fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al
mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se
non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta
ogni altro provvedimento relativo alla prole.
La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore
interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte
di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle
aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice
può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori
provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il
giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine
di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i
genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun
genitore.
L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro
parametro indicato dalle parti o dal giudice.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino
sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia
tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a
soggetti diversi”.
2. Dopo l’articolo 155 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, sono inseriti i seguenti:
“Art. 155-bis. - (Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento
condiviso) – Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori
qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia
contrario all’interesse del minore.
Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo
quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la
domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per
quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo 155. Se
la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il
comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti
da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’articolo 96
del codice di procedura civile.
Art. 155-ter. -
(Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli) – I genitori hanno
diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti
l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e delle
eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.
Art. 155-quater. –
(Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza) – Il
godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto
dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione
dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il
diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario
non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o
contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca
sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643.
Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l’altro coniuge
può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell’affidamento, la
ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelligenitori;
economici.
Art. 155-quinquies. -
(Disposizioni in favore dei figli maggiorenni) – Il giudice, valutate le circostanze,
può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il
pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del
giudice, è versato direttamente all’avente diritto.
Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni
previste in favore dei figli minori.
Art. 155-sexies. -
(Poteri del giudice e ascolto del minore) – Prima dell’emanazione, anche in via
provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo 155, il giudice può assumere, ad
istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l’audizione
del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove
capace di discernimento.
Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro
consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 155 per
consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per
raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale
e materiale dei figli”.
Art. 2.
(Modifiche al codice di procedura civile)
1. Dopo il terzo comma dell’articolo 708 del codice di procedura civile, è aggiunto
il seguente:
“Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso
alla corte d’appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere
proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del
provvedimento”.
2. Dopo l’articolo 709-bis del codice di procedura civile, è inserito il seguente:
“Art. 709-ter. - (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di
inadempienze o violazioni) – Per la soluzione delle controversie insorte tra i
genitori in ordine all’esercizio della potestà genitoriale o delle modalità
dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i
procedimenti di cui all’articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza
del minore.
A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti
opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino
pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità
dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche
congiuntamente
1) ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del
minore;
3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti
dell’altro;
4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a
favore della Cassa delle ammende.
I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi
ordinari”.
Art. 3.
(Disposizioni penali)
1. In caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l’articolo 12-
sexies della legge 1º dicembre 1970, n. 898.
Art. 4.
(Disposizioni finali)
1. Nei casi in cui il decreto di omologa dei patti di separazione consensuale, la
sentenza di separazione giudiziale, di scioglimento, di annullamento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di
entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei
modi previsti dall’articolo 710 del codice di procedura civile o dall’articolo 9 della
legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, l’applicazione delle
disposizioni della presente legge.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento,
di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti
relativi ai figli di genitori non coniugati.
Art. 5.
(Disposizione finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.


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